ORTI Custodi
E’ stata approvata la nostra richiesta all’Ente Terre Regionali Toscane:
siamo ufficialmente Coltivatori Custodi!
Coltivatore custode:
1. Ai fini della presente legge si definisce coltivatore custode chi provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nei repertori.
2. Il coltivatore custode:
provvede alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
diffonde la conoscenza e la coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode, attenendosi ai principi di cui alla presente legge;
effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee conservati nella Banca regionale del germoplasma.
3. L’incarico di coltivatore custode è conferito a seguito della iscrizione in apposito elenco tenuto dall’ARSIA
4. Nella scelta del coltivatore custode sono favoriti i membri delle comunità locali tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche toscane, e chi abbia provveduto alla loro riscoperta.
5. La riproduzione di risorse genetiche effettuata dai coltivatori custodi avviene presso le zone originarie di prelievo o quelle riconosciute come tradizionali luoghi di presenza della coltivazione.
6. In caso di necessità e urgenza l’ARSIA può provvedere per fini di pubblico interesse all’immediata riproduzione in campo di una varietà in via di estinzione.
7. Con il regolamento di cui all’articolo 12 sono disciplinati:
le modalità di iscrizione all’elenco di cui al comma 3; i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ricoprire e per mantenere l’incarico di coltivatore custode; le modalità di eventuali rimborsi spese per attività prestate dal coltivatore custode.
[dall’articolo 9 della legge della Regione Toscana n° 64 del 16 novembre 2004]